27.09.2013 – La Corte Costituzionale si è ripetutamente pronunciata sull’argomento dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000, nella parte in cui subordina la concessione di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste da cittadini extracomunitari al requisito della titolarità della Carta di soggiorno (Permesso di soggiorno CE di lungo periodo).
In particolare le sentenze della Corte hanno censurato il comma in questione in riferimento all’indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità, all’assegno mensile di invalidità e all’indennità di frequenza. Per tali fattispecie l’Inps, con il Messaggio n. 13983 (firmato dal direttore generale Nori), ha deciso di ottemperare a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia etc…).
A beneficiarne saranno “tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art.41 TU immigrazione”.
Lo stesso messaggio precisa che le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nella ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato.