CONVENZIONE QUADRO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI IN COOPERATIVE SOCIALI ” B”

Con la presente convenzione, valida ad ogni effetto di legge, tra

• L’Amministrazione Provinciale di Parma

• Le Associazioni provinciali di rappresentanza dei datori di lavoro:
UPI Parma
GIA Parma
APLA Parma
CNA Parma
API Parma
ASCOM Parma
Confesercenti Parma
Coldiretti Parma
Confederazione Italiana Agricoltori Parma Unione Provinciale Agricoltori Parma Confcooperative Parma
Legacooop Parma

 

• Le organizzazioni sindacali provinciali di Parma CGIL CISL UIL

• Le associazioni provinciali di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali:
Confcooperative Parma Legacooop Parma AGCI Parma

• Le associazione di rappresentanza dei disabili: ANMIC ANMIL E.N.S. U.I.C. U.N.M.S.

• Consorzio di Solidarietà Sociale

Premesso che le Parti firmatarie riconoscono l’importanza di promuovere per le persone iscritte nelle liste provinciali della L. 68/99, che presentino particolari difficoltà ad essere immediatamente inserite nel ciclo produttivo ordinario, il passaggio da una vita inattiva e/o da situazioni a rischio di esclusione sociale ad una vita di integrazione socio lavorativa;
premesso che la presente Convenzione rappresenta uno strumento aggiuntivo e coerente rispetto alla filosofia e alle misure ordinarie di inserimento lavorativo previste dalla legge 68/99, tendenti ad un’integrazione stabile del lavoratore disabile, e come tale verrà gestita Tagli organismi` richiamati in seguito.

Visti

– la Legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme in materia di diritto al lavoro dei disabili;
l’art. 14 D.Igs 10 settembre 2003, n.276;
– l’art. 17 della Legge della Regione Emilia Romagna 1 agosto 2005, n. 17 secondo cui le Province promuovono nell’ambito delle proprie competenze l’inserimento al lavoro e la stabilizzazione delle persone con disabilità;
– l’art. 22 secondo cui le assunzioni di persone con disabilità possano essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all’art.1, comma 1, lett. b della L. 381/91 e i consorzi di cui all’art. 8 della stessa legge, nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Province con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali, sentitigli Organismi di concertazione,

sentito il parere della Commissione di Concertazione per la gestione della I. 68/99 nella seduta del 11 Aprile 2006;

convengono e stipulano quanto segue

art. 1 oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro privati, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, ai fini della copertura degli obblighi di assunzione di disabili previsti dalla L.68/99.
La copertura della quota d’obbligo, attraverso questa modalità, che deve riferirsi esclusivamente alla durata delle commesse, non può superare il 30% della percentuale di riserva, con arrotondamento all’unità superiore, ed è subordinata, per la quota rimanente, all’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di assunzione, anche attraverso le l’utilizzo degli strumenti di cui agli artt.5, 11, 12 della L.68/99.

art. 2 caratteristiche dei lavoratori da inserire
Sono destinatari della presente convenzione le persone disabili per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie di collocamento mirato ed in particolare: i disabili psichici e/o intellettivi ai sensi degli artt. 9, comma 4, e 13, comma 1, lett. a della L.68/99 o in condizioni di gravità certificata ex lege 104/1992 . L’appartenenza delle persone da inserire alle sopraindicate categorie deve essere verificata dalla Provincia, ai sensi della lett. c, comma 4, art. 22 della L .R. 17/2005, che si avvale del Comitato Tecnico, previsto dall’art. 6 I. 68/99, previo esame della documentazione sanitaria e di tutti gli elementi in suo possesso.
L’Organismo di cui all’art.18, comma 4, della L.R.17/05, durante il periodo di sperimentazione del presente accordo, provvederà ad individuare ulteriori criteri attraverso i quali estendere a soggetti con altra disabilità, che renda particolarmente difficile l’integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie di collocamento mirato, l’applicazione dei progetti d’inserimento in cooperative sociali. In attesa della definizione dei suddetti criteri, casi singoli e specifici potranno essere presi in considerazione dal Comitato Tecnico di cui all’art. 6, comma 2, lett. b, L. 68/99.

art. 3 caratteristiche dei datori di lavoro
Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi del presente accordo i datori di lavoro privati soggetti o non soggetti agli obblighi di cui all’art.3 L.68/99, associati ad una delle associazioni sindacali di rappresentanza sottoscrittori dei presente accordo. Le imprese devono avere sede legale o amministrativa nella provincia di Parma ovvero unità operative in questa Provincia e sede legale o amministrativa in altra Provincia, previa intesa con le Province interessate. L’attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. L’aderenza alle associazioni firmatarie deve essere comprovata dall’associazione di appartenenza.

art. 4 caratteristiche delle cooperative sociali
Ai sensi della presente convenzione le commesse di lavoro possono essere conferite alle cooperative sociali, di cui all’art 1, comma 1, lett. b) L. 381/ 91 e ai consorzi di cui all’art.8 della stessa legge, con almeno una unità locale nel territorio della provincia di Parma e che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti

a) Iscrizione, all’atto della stipula della singola convenzione, alla CCIAA e all’Albo Regionale
di cui alla L.R 4/2/1994,n. 7 da almeno un anno;
b) Iscrizione ad un’Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
firmataria della presente convenzione quadro;
c) Applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale o del settore d’attività e del contratto
provinciale integrativo della cooperazione sociale;
d) Rispetto delle norme nazionali, regionali e provinciali in materia di tutela e sicurezza del
lavoro;
e) Correttezza assicurativa e previdenziale nei confronti dei dipendenti;
f) Svolgimento di attività imprenditoriale ulteriore rispetto alla commessa;
g) Disponibilità di personale con comprovata esperienza nell’assistenza e
nell’accompagnamento di disabili in condizioni di gravità

L’attestazione del possesso dei requisiti suddetti è onere a carico della Cooperativa Sociale.

art. 5 Modalità di adesione dei datori di lavoro
I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali devono presentare espressa richiesta alla Provincia, specificando quanto segue: a) le caratteristiche della commessa, con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attivazione, caratteristiche tutte da regolare fra le parti con separato atto scritto; b) la cooperativa o il consorzio destinatario della commessa; c) la propria situazione rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99; d) gli strumenti attivati per adempiere agli obblighi della legge 68/99 (Convenzioni ex art. 11 e 12 L.68/99, esonero parziale, compensazione territoriale, ecc). Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un datore di lavoro soggetto agli obblighi di presentazione del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/99, in caso di variazione della situazione occupazionale la stessa deve essere accompagnata da un aggiornamento del suddetto prospetto. La Provincia, esaminata la richiesta, ne comunica l’esito al datore di lavoro alla cooperativa sociale o al consorzio ove viene realizzato l’inserimento, invitandoli alla stipula della convenzione singola. La Provincia, accertata la regolarità della richiesta, nei 30 giorni successivi verifica la disponibilità di lavoratori disabili in possesso delle caratteristiche previste. Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell’esito della medesima da parte della Provincia, nei confronti del datore di lavoro è sospeso l’obbligo di cui

all’art.3 della L.68/99 limitatamente al numero di soggetti disabili da inserire nella cooperativa o nel consorzio.
La Provincia, individuato/i il/i lavoratore/i in possesso delle caratteristiche previste, invita il datore di lavoro e la cooperativa sociale o il consorzio alla stipula della convenzione.
Nel caso d’indisponibilità di lavoratori, la Provincia comunica al datore di lavoro l’impossibilità all’utilizzo dello strumento. In tale caso il datore di lavoro ha tempo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per ottemperare all’obbligo di cui all’art.3 L.68/1999.

art. 6 Entità e valore della commessa
II valore della commessa, in relazione agli inserimenti di persone disabili da effettuare, dovrà essere commisurato ai costi del lavoro dell’impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorato di una percentuale almeno del 20%, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento in capo alla cooperativa sociale.
Eventuali altri costi potranno essere precisati nel separato atto scritto.
II valore della commessa può essere relativo anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente a ogni unità di personale.

art.7 Individuazione dei lavoratori e impegni della Provincia
La Provincia, attraverso il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili (SILD) e coadiuvata dal Comitato Tecnico, cura l’avviamento in cooperativa dei lavoratori interessati, che devono prestare idoneo consenso, secondo un programma individuale d’inserimento, condiviso da tutte le parti.
La Provincia provvede a garantire un adeguato supporto nelle fasi di definizione del programma individuale di inserimento e di tutoraggio, oltre a sviluppare un’adeguata azione di monitoraggio attraverso l’effettuazione di verifiche sull’andamento della convenzione e dei programmi di inserimento.
La Provincia, tramite il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili, riferisce, con cadenza periodica, lo stato di attuazione delle iniziative all’Organismo di cui all’art. 18, comma 4, L.R.17/2005.

art. 8 Modalità dell’inserimento lavorativo
L’inserimento avviene, a seguito di specifica autorizzazione dell’Ufficio Collocamento Mirato dei Disabili, anche a fronte di richiesta nominativa, a condizione che l’assunto sia in possesso delle caratteristiche previste dall’art. 2 della presente convenzione quadro.
L’inserimento in cooperativa dei disabile può avvenire anche attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale e/o a tempo determinato nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge

art. 9 Disciplina del rapporto di lavoro
La titolarità del rapporto di lavoro è in capo alla cooperativa sociale o al consorzio e il rapporto di lavoro è conseguentemente disciplinato.

art. 10 Inadempimento della commessa
La validità e l’efficacia del contratto di affidamento della commessa costituiscono presupposto di validità della convenzione singola. Ne consegue che il verificarsi di qualunque causa di scioglimento del contratto di affidamento della commessa comporta la decadenza di diritto della convenzione stessa, con conseguente ripristino degli obblighi ex art. 3 L. 68/99 a carico dell’azienda e possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in essere fra disabile e cooperativa sociale, ferme restando le norme generali vigenti in materia di diritto del lavoro.
Le parti sono tenute a comunicare immediatamente alla Provincia il verificarsi di qualunque causa di scioglimento della commessa.

In caso di inadempimento o di recesso senza giusta causa di uno dei contraenti, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno da parte del soggetto interessato, la Provincia curerà, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, la costituzione di un Collegio composto da tre membri nominati uno dalla Provincia ed uno ciascuno rispettivamente dalle Associazioni di appartenenza dell’azienda committente e della cooperativa sociale interessata.
Alla Provincia viene attribuito il ruolo di garante in ordine alle ricadute occupazionali sul disabile.
II Collegio, in funzione di arbitro si pronuncia, entro 15 giorni dalla sua costituzione, in merito ad eventuali soluzioni di tutela del lavoratore disabile e sull’ottemperanza dell’azienda committente alle previsioni della L. 68/99, adottando una decisione vincolante per le parti.

art.11 Durata delle convenzioni e adempimenti successivi
La presente convenzione ha carattere sperimentale e durata di mesi 24.
Le convenzioni singole, stipulate ai sensi del presente accordo, non possono avere una durata superiore a 24 mesi e sono sottoposte da parte delle Parti firmatarie del presente accordo a verifica periodica ogni 6 mesi, con particolare riferimento all’obiettivo della stabilizzazione dei rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti.
Le parti firmatarie s’impegnano a riformulare il presente accordo qualora mutino le disposizioni di legge in premessa.
Alla scadenza della commessa i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, eventualmente emergenti, attraverso:
a) Assunzione da effettuarsi entro 60 gg. dalla conclusione delle commesse;
b) Fornitura di ulteriori commesse di durata non inferiore a 24 mesi
c) Stipula di convenzioni finalizzate all’integrale e progressiva copertura della quota d’obbligo da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle commesse ovvero ricorso ad altri istituti e strumenti previsti dalla Legge n. 68/1999.

Letto, firmato e sottoscritto.

Provincia di Parma
UPI Parma
GIA Parma
APLA Parma
CNA Parma
API Parma
ASCOM Parma
Confesercenti Parma
Coldiretti Parma
Confederazione Italiana Agricoltori Parma
Unione Provinciale Agricoltori Parma

CGIL CISL UIL Confcooperative Parma Legacoop Parma AGCI Parma Consorzio di Solidarietà Sociale ANMIC ANMIL E.N.S. U. I. C. U.N.M.S.