Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI

(Approvato dal Congresso nazionale del 30 giugno 2001, modificato dal Congresso nazionale straordinario dell’8 giugno 2004 e dal Congresso nazionale del 15, 16 e 17 settembre 2011)

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI

Art. 1.

(Configurazione giuridica)

L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.), già provvista di personalità pubblica conferita con legge 23 aprile 1965, n. 458, è Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.

La A.N.M.I.C., unitamente alle sue articolazioni provinciali, è Associazione di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

L’Associazione è formata dai mutilati ed invalidi civili che, trovandosi nelle condizioni previste dal successivo art. 5, alla stessa liberamente si associano. La stessa ha sede centrale in Roma.

Art. 2.

(Struttura organizzativa)

1. L’Associazione è un’organizzazione unitaria a carattere nazionale e si articola in Sezioni regionali con sedi nei capoluoghi di Regione, Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia, in Sezioni comunali e intercomunali e in Delegazioni comunali. Ove necessario, possono essere istituite anche sedi interprovinciali.

Art. 3

(Funzioni di rappresentanza e tutela)

1. L’Associazione esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi civili, ad essa conferite con legge 23 aprile 1965, n. 458, e confermate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1979.

Art. 4

(Scopi sociali)

L’Associazione opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare :

a)     rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati e invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti ed istituti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e l’assistenza dei minorati predetti;

b)     provvede all’assistenza morale e promuove quella materiale dei medesimi, curando la loro elevazione spirituale e culturale e sollecitando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;

c)     collabora con gli enti e le istituzioni pubbliche e private in ordine all’assistenza economica, all’assistenza sanitaria, all’orientamento, alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale della categoria;

d)     promuove iniziative per assicurare il diritto al lavoro di mutilati e invalidi civili in attuazione delle norme sul collocamento obbligatorio e vigila sulla loro osservanza;

e)     provvede, nell’ambito delle norme vigenti, alla protezione sociale degli invalidi collocati al lavoro intervenendo, ogni qualvolta necessiti, per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizioni di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli interessati in conseguenza delle subite minorazione e promuove la costituzione di gruppi aziendali;

f)     collabora con le istituzioni e con gli enti pubblici e privati per lo studio dei problemi che comunque interessino la categoria e promuove intese con le altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività qualificate nel settore;

g)     assume rilevazioni e indagini a carattere sociale, svolge attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvede con ogni mezzo possibile all’attività di divulgazione e di informazione nella materia riguardante l’invalidità civile, promuove e organizza convegni di studi e corsi di formazione,riqualificazione, specializzazione e perfezionamento degli invalidi civili, anche attraverso propri istituti di formazione costituiti o da costituire;

h)    promuove forme di intervento in favore dei cittadini divenuti invalidi non per causa di lavoro, di guerra o per servizio;

i)      opera nelle attività gestite in regime di convenzione con Regioni, Province, Comuni e soggetti privati nei campi del trasporto, dell’assistenza domiciliare, della formazione professionale, delle case protette, dello sport e del tempo libero, allo scopo di sostenere la persona invalida in ogni aspetto della vita;

l)      può partecipare a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi;

m)   può aderire ad organizzazione internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale degli invalidi;

n)    può costituire fondazioni, nel rispetto delle norme sull’assistenza sociale;

o)    può istituire cooperative sociali o aderire a quelle istituite;

p)  può svolgere,  anche indirettamente e nelle forme deliberate dal Comitato centrale, ogni altra attività di carattere assistenziale, patrimoniale, economica e culturale ritenuta necessaria per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 5

(Categorie di soci)

L’Associazione è composta da soci effettivi, soci onorari, soci sostenitori e soci simpatizzanti.

Possono essere ammessi come soci effettivi:

a)       i mutilati e invalidi civili maggiorenni che abbiano ottenuto il formale riconoscimento di invalidità civile da parte della competente commissione sanitaria;

b)       i soggetti maggiorenni che, pur non avendo ottenuto detto riconoscimento, dimostrino di essere affetti da minorazioni o malattie invalidanti di cui alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 ed eventuali successive modificazioni;

c)       il genitore o, in mancanza, il familiare esercente la patria potestà o la tutela delle persone di cui alle precedenti lettere a) e b) di età inferiore a 18 anni o altrimenti prive della capacità giuridica;

d)       i soggetti appartenenti alla Comunità Europea, residenti in Italia, purché trovantisi nelle condizioni indicate alla lettera a);

e)       i soggetti extra comunitari residenti stabilmente in Italia, trovantisi nelle condizioni indicate alla lettera a).

Possono essere ammessi come soci onorari le persone che si siano rese altamente benemerite per servizi di eccezionale importanza in favore della categoria dei mutilati e invalidi civili per atti compiuti nell’interesse dell’Associazione.

Possono essere ammessi come soci sostenitori coloro che contribuiscono a sollevare il tenore dell’Associazione con proprie donazioni o lasciti.

Possono essere ammessi come soci simpatizzanti coloro che condividono le finalità dell’Associazione.

La domanda di ammissione a socio effettivo dev’essere presentata alla Sede provinciale territorialmente competente corredata dai documenti indicati nel regolamento di esecuzione del presente statuto. L’ammissione è deliberata dal Comitato provinciale.

La qualifica di socio onorario, di socio sostenitore o di socio simpatizzante è attribuita, su proposta del Comitato direttivo, dal Comitato centrale.

Nei successivi articoli i mutilati e invalidi civili di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo saranno indicati col termine “disabili”.

Art. 6

(Diritti dei soci)

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, hanno diritto di voto e sono eleggibili.

Art. 7

(Doveri dei soci)

I soci devono tenere una condotta dignitosa e osservare scrupolosamente le norme statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Non possono svolgere attività contrastante o incompatibile con le finalità dell’Associazione, né far parte di altre Associazioni che svolgono attività concorrenziale con quella dell’ANMIC.

Sono tenuti al pagamento della quota sociale nei tempi e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 8.

Art. 8

(Quota sociale)

La quota sociale per l’iscrizione all’Associazione e le modalità e i tempi di versamento vengono determinate dal Comitato centrale.

La quota sociale, in qualunque tempo versata, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno nel quale il versamento è effettuato.

Art. 9

(Provvedimenti disciplinari)

Ai soci responsabili di violazione dei doveri derivanti dal presente statuto o di atti di indisciplina associativa si applicano, a seconda della gravità del caso, i seguenti provvedimenti:

a)     ammonizione;

b)     sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;

c)     espulsione.

L’ammonizione ha luogo per mancanze causate da inesperienze o comunque da fatti o atti che non arrechino gravi conseguenze all’Associazione o agli organi sociali.

La sospensione ha luogo per constatata mancanza di disciplina associativa, di decoro personale o per condotta scorretta che anche indirettamente arrechino danno all’Associazione, ledano gli interessi materiali e morali dell’Associazione stessa, dei componenti degli organi sociali o dei soci in genere.

L’espulsione ha luogo quando il socio è recidivo nei fatti o atti di cui al comma precedente o anche, senza la recidività, quando dette mancanze siano così gravi da non tollerare il provvedimento transitorio, o infine per gravi offese alla morale e al decoro personale, per oltraggio all’Associazione o ai suoi organi sociali e per tutti quei reati passati in giudicato comportanti la perdita dei diritti civili, ivi compresa la perdita della cittadinanza italiana.

Altri casi di provvedimenti disciplinari potranno essere previsti dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Il regolamento indicherà inoltre gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari e la procedura da seguire.

Art. 10

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

a)     cancellazione;

b)     dimissioni;

c)     morosità.

Si dà luogo alla cancellazione nel caso che il socio abbia perduto i requisiti necessari per la sua appartenenza all’ANMIC o la sua appartenenza sia incompatibile ai sensi del presente statuto.

Il socio che intenda rinunciare a far parte dell’Associazione deve darne comunicazione alla Sezione territorialmente competente esponendo, ove lo creda, i motivi della rinuncia stessa.

Il mancato rinnovo della tessera entro l’anno successivo a quello di competenza comporta la perdita della qualità di socio. Trascorso tale termine, il socio che non provvede a regolarizzare la sua posizione è automaticamente cancellato.

Art. 11

(Riammissione)

Il socio che abbia perduto tale qualità può essere riammesso, purché presenti nuova domanda.

In caso di espulsione, sulla domanda di riammissione decidono gli organi statutari indicati nel regolamento.

TITOLO III

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 12

(Organi centrali e periferici)

Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione agisce attraverso i seguenti organi centrali e periferici:

ORGANI CENTRALI

Sono organi centrali:

il Congresso nazionale;

il Comitato centrale;

il Comitato direttivo;

il Presidente nazionale;

i vice Presidenti nazionali;

il Segretario generale;

la Consulta nazionale dei Presidenti regionali;

il Collegio dei probiviri;

il Collegio centrale dei revisori dei conti.

ORGANI PERIFERICI

Sono organi periferici:

l’Assemblea regionale;

il Comitato regionale;

il Presidente regionale;

il Collegio regionale dei revisori dei conti;

il Congresso provinciale;

il Comitato provinciale;

il Presidente provinciale;

il Collegio provinciale dei revisori dei conti.

TITOLO IV

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13

(Composizione e competenze)

Il Congresso nazionale si compone dei delegati dei soci eletti nei Congressi provinciali. Costituisce l’organo supremo dell’Associazione.

Sono di sua esclusiva competenza:

a)    stabilire le linee programmatiche che gli organi associativi devono svolgere per il raggiungimento dei fini istituzionali e determinare le mete da raggiungere sui principali problemi riguardanti i disabili;

b)     deliberare lo statuto dell’Associazione nonché le modifiche da apportare allo stesso, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Congresso nazionale;

c)     eleggere il Presidente nazionale e i tre Vicepresidenti nazionali;

d)    elegge il Segretario generale ed ulteriori sei membri che, unitamente al Presidente nazionale ed ai tre Vice presidenti nazionali, fanno parte del Comitato direttivo;

e)    elegge ulteriori sedici membri che, unitamente al Presidente nazionale, ai Vice Presidenti nazionali, al Segretario generale e agli ulteriori sei componenti del Comitato direttivo, costituiscono il Comitato centrale;

f) elegge i cinque membri del Collegio dei Probiviri;

f)    elegge i cinque membri del Collegio centrale di revisori dei conti.

Art. 14

(Congressi ordinari e straordinari)

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni; in via straordinaria ogni volta lo ritenga opportuno il Comitato centrale.

Il Congresso nazionale è convocato immediatamente e comunque non oltre un anno quando, per dimissioni o per altra causa, il numero dei componenti del Comitato centrale sia ridotto a meno della metà.

Fino all’elezione dei nuovi componenti del Comitato centrale il Presidente nazionale rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 15

(Convocazione)

Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale, a seguito di deliberazione del Comitato centrale, il quale ne sceglie la sede, ne fissa la data e l’ordine del giorno.

La convocazione è comunicata dal Presidente nazionale a mezzo di lettera raccomandata da indirizzare ai delegati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Nel caso di Congresso straordinario, la lettera di convocazione dev’essere inviata almeno cinque giorni prima della data suddetta.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione se siano presenti i due terzi dei soci delegati; in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno, il Congresso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei delegati.

Le Sezioni provinciali partecipano al Congresso nazionale ciascuna con un delegato per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci; in ogni caso ciascuna Sezione provinciale ha diritto ad un delegato qualunque sia il numero dei soci.

Le Sezioni interprovinciali, ove esistano, partecipano al Congresso con un numero di delegati pari al numero delle Province rappresentate.

Art. 16

(Presidente dell’Assemblea e Commissioni elettorali)

Il Congresso nazionale elegge nel proprio seno il Presidente e quattro scrutatori. Al Presidente dell’Assemblea spetta di dichiarare aperto e valido il Congresso e di nominare la Commissione elettorale, composta da cinque delegati, e la Commissione verifica poteri, composta da cinque delegati.

Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la nomina di ogni altra Commissione che si ritenesse opportuno costituire per il miglior svolgimento dei lavori congressuali tutti indistintamente i delegati hanno diritto a un solo voto.

Art. 17

(Elezioni)

Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale.

Si ricorre allo scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei votanti o in presenza di più liste.

Il Presidente nazionale e i componenti il Comitato centrale partecipano di diritto al Congresso nazionale con voto deliberativo.

TITOLO V

IL COMITATO CENTRALE

Art. 18

(Composizione e riunioni)

Il Comitato centrale, che rimane in carica cinque anni, è composto dal Presidente nazionale, dai tre Vicepresidenti nazionali, dal Segretario generale, dagli ulteriori sei componenti del Comitato direttivo e da diciotto membri eletti dal Congresso nazionale.

Coloro che per tre volte consecutive dovessero risultare assenti senza giustificato motivo sono considerati dimissionari.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente nazionale oppure lo richieda la metà più uno dei membri.

Gli avvisi di convocazione, con l’indicazione del giorno e del luogo, sono inviati a cura del Presidente nazionale almeno cinque giorni prima a mezzo di lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante avviso telegrafico o con altro rapido mezzo di comunicazione.

Intervengono alle riunioni, con voto consultivo, i membri effettivi del Collegio centrale dei revisori dei conti quando all’ordine del giorno siano iscritte questioni di carattere amministrativo.

Intervengono anche, pure con voto consultivo, i componenti del Collegio dei probiviri quando all’ordine del giorno siano iscritti problemi di carattere disciplinare.

Art. 19

(Funzione di direzione)

Il Comitato centrale ha la direzione dell’Associazione ed esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, secondo le norme e i limiti fissati dallo statuto.

Art. 20

(Competenze)

Il Comitato centrale :

a)     delibera l’approvazione, entro il mese di ottobre di ogni anno, del bilancio preventivo della Sede centrale per l’esercizio successivo;

b)     delibera l’approvazione del conto consuntivo della Sede centrale, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;

c)     delibera l’autorizzazione alla costituzione e allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali e interprovinciali;

d)     approva il regolamento di esecuzione del presente statuto e ogni altro regolamento che si rendesse necessario, nonché le relative variazioni;

e)     fissa le modalità di iscrizione e stabilisce la quota sociale e gli eventuali contributi associativi;

f)     delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente;

g)    formula la relazione quinquennale da presentare al Congresso nazionale;

h) delibera la partecipazione a organismi federativi nazionali o ad organizzazioni internazionali;

i)  può costituire Comitati consultivi per lo studio di problematiche particolari di natura tecnica e   socio-assistenziale;

l) dirime le eventuali controversie tra i Comitati regionali e quelli provinciali e interprovinciali;

m) programma le linee dell’attività associativa;

n)    delibera, su proposta del Comitato direttivo, l’eventuale costituzione di fondazioni o di altro organismo collaterale;

o)     in caso di mancata attuazione, da parte del Comitato regionale, di atti obbligatori a termini del presente statuto o di norme regolamentari, nomina, previa diffida a provvedere, un commissario ad acta, che cessa dall’incarico una volta adottato, nel temine che gli viene assegnato, gli atti per i quali è stato nominato.

Art. 21

(Validità delle riunioni)

Il Comitato centrale delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati da un terzo dei componenti.

Le adunanze del Comitato centrale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

TITOLO VI

COMITATO DIRETTIVO

Art. 22

(Composizione)

Il Comitato direttivo è costituito dal Presidente nazionale, dai tre vice Presidenti nazionali, dal Segretario generale e dagli ulteriori sei membri eletti dal Congresso Nazionale. L’Organo resta in carica cinque anni.

Art. 23

(Convocazione)

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente nazionale in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta con avviso scritto o, in caso d’urgenza, a mezzo di telegramma o di altro rapido mezzo di comunicazione, almeno ventiquattro ore prima.

Art. 24

(Competenze)

Il Comitato direttivo:

a)     predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Comitato centrale;

b)     predispone schemi di regolamenti associativi da sottoporre al Comitato centrale;

c)     delibera su eventuali ricorsi presentati dal personale della Sede centrale contro provvedimenti adottati dal Presidente nazionale;

d)     delibera, in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Comitato centrale nella sua prima adunanza, i provvedimenti di competenza del Comitato centrale di cui ai punti c)e) ed l) dell’art. 20;

e)     designa i rappresentanti di categoria in seno agli organi centrali dello Stato, degli Enti pubblici e degli enti privati operanti a livello centrale, in ottemperanza alle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

f)     assegna, su proposta del Presidente nazionale, le deleghe ai componenti del Comitato direttivo;

g)     modifica, sostituisce e revoca, su proposta del Presidente nazionale, le deleghe assegnate.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 25

(Rappresentanza legale)

Il Presidente nazionale e i Vicepresidenti nazionali, eletti dal Congresso nazionale, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di legge.

Per l’istituzione dei giudizi nell’interesse dell’Associazione e per resistere nei giudizi intentati contro la medesima, il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Comitato centrale. In caso di urgenza il Presidente nazionale ha la facoltà di avvalersi dei poteri conferitigli dal seguente comma.

Per resistere nei giudizi, nei provvedimenti conservativi, cautelari o possessori l’autorizzazione preventiva non è necessaria; tuttavia in questi casi il Presidente nazionale è tenuto ad informare alla prima riunione il Comitato centrale.

Per l’istituzione dei giudizi in ambito provinciale e per resistere nei giudizi stessi si osservano le disposizioni previste dall’art. 42.

Il Presidente nazionale delibera sulle questioni riguardanti il personale della sede centrale e adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Comitato direttivo i provvedimenti di competenza di quest’ultimo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente nazionale delega le funzioni ad uno dei Vice Presidenti Nazionali;

In caso di dimissioni o di sopravvenuto impedimento permanente del Presidente nazionale, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente nazionale vicario, che rimane in carica fino alla convocazione del Congresso nazionale.

Convoca l’Assemblea dei Presidenti provinciali nei casi in cui sia necessario procedere alla assunzione di deliberazioni che attengono alla attuazione di iniziative associative di carattere generale e che riguardano questioni organizzative nazionali.

TITOLO VIII

LA CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

Art. 26

(Composizione e competenze)

La Consulta nazionale è costituita dai Presidenti dei Comitati regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ha il compito di esprimere pareri su questioni di carattere generale sottoposte al suo esame.

Si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale o di un suo delegato, almeno due volte l’anno o ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

TITOLO IX

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27

(Composizione)

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale. Il Collegio dei probiviri nomina il Presidente nel proprio seno.

I membri dei Collegio dei probiviri durano in carica cinque anni.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I membri del Collegio dei probiviri partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato centrale nei casi indicati nell’articolo 18, sesto comma.

Le competenze del Collegio dei probiviri saranno stabilite col regolamento di esecuzione del presente statuto.

TITOLO X

COLLEGIO CENTRALE DI REVISORI DEI CONTI

Art. 28

(Composizione)

Il Collegio centrale dei revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dal Congresso nazionale; dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

La carica di membro del Collegio centrale dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I membri del Collegio centrale dei revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato centrale nei casi indicati nell’articolo 18, quinto comma.

 

Art. 29

(Competenze)

Il Collegio centrale dei revisori dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni, e di effettuare verifiche di cassa.

In sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, presenta al Comitato centrale le relazioni redatte.

TITOLO XI

L’ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 30

(Composizione)

L’Assemblea regionale è composta dai delegati dei soci eletti nei Congressi provinciali ed è presieduta dal Presidente provinciale più anziano di carica nell’ambito della Regione.

Ogni Sezione provinciale elegge un delegato per ogni 500 soci iscritti o frazione superiore a 250. La Sezione che ha un numero di soci inferiore a 250 ha comunque diritto ad eleggere un delegato.

L’Assemblea regionale non è costituita per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 31

(Competenze)

L’Assemblea regionale ha le seguenti competenze:

a)     individuare le linee programmatiche delle strategie politico-associative da perseguire in ambito regionale;

b)     eleggere i cinque membri del Collegio regionale dei revisori dei conti, di cui tre effettivi e due supplenti.

Nelle riunioni dei Presidenti regionali sono convocati anche i Presidenti ANMIC delle Province autonome di Trento e Bolzano.

TITOLO XII

IL COMITATO REGIONALE

Art. 32

(Composizione)

Il Comitato regionale è costituito dai Presidenti provinciali e da due rappresentanti delle Sedi dislocate nella Regione designati dai rispettivi Comitati provinciali.

Alle sue riunioni può partecipare anche un rappresentante del Comitato centrale designato dal Presidente nazionale.

Il Comitato regionale, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o due Vicepresidenti.

Alle riunioni del Comitato regionale intervengono, con voto consultivo, i membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti quando all’ordine del giorno vi siano questioni di carattere amministrativo.

Il Comitato regionale si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure lo richieda la metà più uno dei componenti.

Il Comitato regionale, di norma, ha sede nella città capoluogo di Regione, presso i locali della Sede provinciale ANMIC.

I costi del funzionamento saranno ripartiti tra le Sedi provinciali.

Iniziative di carattere straordinario potranno essere finanziate con proventi diversi, quali contributi della Sede centrale, della Regione e degli Enti locali.

Le convocazioni del Comitato regionale devono essere contestualmente inviate anche alla Direzione generale dell’ANMIC.

La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di membro del Comitato centrale.

Art. 33

(Competenze)

Il Comitato regionale delibera:

a)     la costituzione di un Comitato tecnico;

b)     l’applicazione delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea coordinando, in ambito regionale, il programma delle attività e delle iniziative da adottare;

c)     l’approvazione entro il mese di novembre del bilancio preventivo per l’esercizio successivo, ripartendone i costi di funzionamento fra le sedi provinciali;

d)     l’approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;

e)     la nomina di propri rappresentanti nella consulta regionale e in qualsiasi altro organismo cui fossero richiesti;

f)     la nomina di propri rappresentanti negli organismi rappresentativi regionali.

g)     la costituzione, ove ne ravvisi la necessità, di un Comitato esecutivo, determinandone la composizione e le competenze;

h)    nel caso di mancata adozione, da parte di un Comitato provinciale, di atti obbligatori a termine del presente statuto o del relativo regolamento di esecuzione, nomina, previa diffida a provvedere, un commissario ad acta, che cessa dall’incarico una volta adottato, nel termine che gli viene assegnato, gli atti per i quali è stato nominato;

i)      dirimere le eventuali controversie tra i Comitati provinciali;

j)      decidere, in prima istanza, sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali;

k)    decidere, in unico grado, sui ricorsi presentati dal personale delle sedi provinciali contro i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali;

l)      decidere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente regionale.

Il Comitato regionale ha la responsabilità legale e amministrativa relativamente alle funzioni esercitate e non può assumere impegni finanziari oltre i limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

TITOLO XIII

IL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 34

(Competenze)

Il Presidente regionale ha la rappresentanza dell’Associazione in ambito regionale. Garantisce, in tale ambito, l’osservanza delle linee programmatiche stabilite dagli organi centrali.

Convoca l’Assemblea regionale;

Convoca il Comitato regionale e ne propone l’ordine del giorno;

Convoca, ove esista, il Comitato esecutivo ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque ogni tre mesi;

Dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato regionale;

E’ responsabile dell’attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Comitato regionale.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente regionale è sostituito da uno dei Vicepresidenti, da lui delegato.

TITOLO XIV

IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 35

(Costituzione)

Il Collegio regionale dei revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall’Assemblea regionale, dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

La carica di membro del Collegio regionale dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I membri del Collegio regionale dei revisori dei conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato regionale quando all’ordine del giorno siano iscritte questioni di carattere amministrativo.

Art. 36

(Competenze)

Il Collegio regionale dei revisori dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposite relazioni e di effettuare verifiche di cassa.

In sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo presenta al Comitato regionale le rispettive relazioni.

TITOLO XV

IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 37

(Congressi ordinari e straordinari)

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni. Si riunisce in via straordinaria :

a)     nel caso di dimissioni di almeno la metà dei componenti il Comitato provinciale;

b)     quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci iscritti;

c)     per l’elezione dei delegati al Congresso nazionale straordinario e alle Assemblee regionali;

d)     tutte le volte che il Comitato centrale lo riterrà necessario.

Il Congresso provinciale stabilisce le linee programmatiche da attuare in ambito provinciale, in conformità a quelle nazionali.

Art. 38

(Convocazioni)

Hanno diritto a partecipare al Congresso provinciale i soci della Provincia che risultino in regola con il pagamento della quota sociale almeno 60 giorni prima della data della delibera di convocazione.

Il Congresso è convocato dal Presidente del Comitato provinciale mediante avviso da inviare almeno dieci giorni prima della convocazione ai soci residenti nella Provincia.

Il Congresso provinciale elegge:

a)     il Presidente provinciale e il Vicepresidente;

b)     da cinque a diciannove membri che insieme al Presidente provinciale e al Vicepresidente costituiscono il Comitato provinciale;

c)     i delegati al Congresso nazionale e alle Assemblee regionali;

d)     il Collegio provinciale dei revisori dei conti.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo anche ad un’ora di distanza dalla prima purché ciò sia previsto nell’avviso di convocazione.

E’ ammessa la votazione per delega; ogni socio non può portare più di tre deleghe.

Al Congresso partecipa un rappresentante della Sede centrale designato dal Comitato direttivo.

TITOLO XVI

IL COMITATO PROVINCIALE

Art. 39

(Composizione e competenze)

Il Comitato provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto da sette a ventuno membri eletti fra i soci residenti nella Provincia ed aventi diritto al voto.

I componenti del Comitato provinciale durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Coloro che senza giustificato motivo si assentano per tre sedute consecutive sono dichiarati dimissionari.

Il Comitato provinciale:

a)     delibera sui bilanci preventivo e consuntivo;

b)     tutela gli interessi morali ed economici dei disabili nella circoscrizione provinciale secondo le direttive degli organi centrali;

c)     presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato e dagli Enti locali per l’attuazione di provvidenze intese all’assistenza sanitaria, all’orientamento, alla formazione e alla qualificazione professionale dei disabili;

d)     studia i problemi che interessano la categoria nella circoscrizione provinciale segnalando al Comitato regionale la necessità e le prospettive di intervento;

e)     istituisce , ove ne ravvisi l’opportunità, in uno o più Comuni non capoluoghi di Provincia, Sezioni o Delegazioni sezionali che rappresentino punto di riferimento spontaneo, diretti a soddisfare le reali esigenze della categoria;

f)     adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo statuto o dal regolamento;

g)     delibera sulle questioni concernenti il personale della sede provinciale;

h)    adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di quei soci che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto e delle norme regolamentari;

i) dirime eventuali controversie insorte tra i soci;

l) designa i rappresentanti di categoria in seno agli organi periferici dello Stato, degli Enti pubblici e privati operanti a livello locale, in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;

m) può promuovere la costituzione di cooperative sociali e aderire a quelle già costituite.

Art. 40

(Riunioni)

Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando :

a)     il Presidente lo ritenga opportuno;

b)     ne venga fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti;

c)     ne sia fatta richiesta dal Comitato centrale o dal Comitato regionale.

Art. 41

(Commissario straordinario)

Qualora, in conseguenza di dimissioni o per altra causa, il Comitato provinciale abbia perduto la metà dei propri membri elettivi, esso è da considerarsi sciolto e si procede alla convocazione di un nuovo Congresso, che dovrà essere indetto non oltre un anno dallo scioglimento.

In attesa del rinnovo del Comitato provinciale, le relative funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario nominato dal Comitato centrale su proposta del Presidente nazionale.

Art. 42

(Autonomia del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale opera in regime di autonomia rispetto agli organi centrali, ma conforma la sua azione alle direttive programmatiche del Comitato centrale e a quelle del Comitato regionale.

Il Comitato provinciale ha la responsabilità legale e amministrativa relativamente alle funzioni esercitate e non può assumere impegni finanziari oltre i limiti delle disponibilità del bilancio della Sede provinciale.

Per l’istituzione dei giudizi nell’interesse della Sede provinciale e per resistere nei giudizi intentati contro la Sede stessa il Presidente provinciale dev’essere preventivamente autorizzato dal Comitato provinciale e deve informare il Comitato centrale e il Comitato regionale.

TITOLO XVII

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 43

(Competenze)

Il Presidente del Comitato provinciale rimane in carica cinque anni e può essere rieletto dal Congresso provinciale.

Il Presidente del Comitato provinciale :

a)     convoca il Comitato stesso e fissa l’ordine del giorno delle adunanze;

b)     cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato;

c)     assicura il coordinamento delle attività del Comitato provinciale e delle Delegazioni sezionali con le direttive emanate dagli organi centrali dell’Associazione e dal Comitato regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente provinciale, unitamente al Comitato provinciale, è responsabile del mancato versamento, senza giustificato motivo, della parte delle quote sociali spettanti alla Direzione nazionale e al Comitato regionale.

In caso di mancato adempimento di cui al precedente comma e dopo sollecitazioni a provvedere rivolte dalla Direzione nazionale, il Comitato centrale adotta il provvedimento di decadenza del Comitato provinciale, i cui componenti non sono più eleggibili.

TITOLO XVIII

SEZIONI COMUNALI – INTERCOMUNALI

DELEGAZIONI COMUNALI

Art. 44

(Nomina)

Le Sezioni e le Delegazioni comunali sono emanazione della Sezione provinciale, non hanno autonomia amministrativa e sorgono su decisione del Comitato provinciale.

A dirigerle è nominato, con delibera del Comitato provinciale, il socio che offra gratuitamente un adeguato riferimento operativo, per attuare prestazioni volontarie e gratuite, per meglio concorrere al raggiungimento degli scopi associativi nell’interesse della categoria.

TITOLO XIX

IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 45

(Costituzione)

Il Collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, è eletto dal Congresso provinciale, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

La carica di membro del Collegio provinciale dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I membri del Collegio provinciale dei revisori dei conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato provinciale.

 

Art. 46

(Competenze)

Il Collegio provinciale dei revisori dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposite relazioni e di effettuare verifiche di cassa.

In sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo presenta al Comitato provinciale le rispettive relazioni.

TITOLO XX

IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 47

(Beni patrimoniali e finanziari)

Il patrimonio dell’Associazione è unico ed è costituito dai beni mobili e immobili, lasciti, donazioni o diritti, azioni o ragioni appartenenti all’Ente sotto qualsiasi titolo e dovunque esistenti.

Le entrate finanziarie dell’Associazione sono costituite da:

a)     quote associative e altri contributi o sottoscrizioni varie;

b)     proventi eventuali di qualsiasi altra natura compresi i contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;

c)     proventi dalla rendita di beni mobili o immobili di proprietà dell’Associazione.

I servizi di tesoreria sono esplicati da un Istituto di credito prescelto dal Comitato centrale, per la Sede centrale, dai Comitati regionali per le Sedi regionali e dai Comitati provinciali per le Sedi provinciali.

L’Associazione può acquistare beni mobili e immobili, vendere o permutare immobili, accettare donazioni, promuovere la costituzione di società, assumere partecipazioni azionarie, stipulare contratti di fitto e di locazione, chiedere concessioni, licenze e permessi, assumere la gestione di servizi, compiere ogni operazione di carattere economico purché inerenti agli scopi associativi e intrapresa nell’interesse dei disabili.

L’acquisto, la vendita o la permuta di immobili e l’accettazione di donazioni sono di esclusiva competenza del Presidente nazionale, previa delibera del Comitato centrale.

Il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Comitato direttivo a compiere le operazioni di cui al comma precedente.

Le donazioni fatte specificatamente a favore di una Sede provinciale possono essere accettate anche dal Presidente provinciale. In caso di successiva vendita degli immobili oggetto di donazioni, il Presidente nazionale dev’essere autorizzato dal Comitato centrale.

Art. 48

(Proventi di gestione)

I proventi di gestione non possono essere distribuiti tra i soci neppure in forma indiretta, ma devono essere impiegati in iniziative tendenti ad offrire ai soci la maggiore assistenza possibile anche a livello locale, oppure in progetti intesi a un progressivo miglioramento della struttura e dell’operatività dell’Associazione.

Art. 49

(Scioglimento dell’Associazione)

Nel caso in cui il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi, il Congresso nazionale, convocato in seduta straordinaria, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Nella stessa seduta è nominato uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione è devoluto, con le modalità che saranno stabilite nell’atto di scioglimento, ad altre Associazioni di promozione sociale, ovvero destinato a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito e agli scopi dell’Associazione.

Art. 50

(Norme finali)

L’esercizio sociale inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Norme esecutive del presente statuto saranno stabilite con regolamento.

Il presente statuto sostituisce quello attualmente in vigore.