15.01.13 – Questa settimana all’interno del blog dell’Anmic vi voglio parlare del recente sviluppo che c’è stato in materia di calcolo degli assegni di invalidità civile parziale e di pensione di inabilità, che contrariamente a quanto poco tempo fa approvato cioè il fatto che per il calcolo degli assegni di invalidità civile parziale e della pensione di inabilità venga tenuto conto nel calcolo anche del reddito del coniuge, oggi arriva la smentita attraverso una nota diramata dalla CGIL di Roma ma emessa dall’INPS sempre di Roma nella quale viene fatto un dietrofront, infatti in questa nota si legge che: “In attesa della preannunziata nota ministeriale a chiarimento della complessa materia dei limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile e in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata degli art.12 e 13 della legge 118/1971 (sulla pensione di inabilità e l’assegno mensile per gli invalidi civili) – scrive il direttore generale dell’Inps, Mauro Nori – si ritiene di non modificare l’orientamento amministrativo assunto a suo tempo dal Ministero dell’Interno e successivamente confermato nel tempo da questo Istituto”. “Pertanto, prosegue Nora, sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido”. Sicuramente una cosa molto più giusta ed equa rispetto a quando era in vigore il precedente decreto che non permetteva a molte persone diversamente abili di percepire la pensione di invalidità perchè superavano il limite reddituale necessario per poter avere il diritto alla pensione di inabilità e all’assegno di invalidità civile parziale.

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http://www.repubblica.it/economia/2013/01/14/news/pensioni_dietrofront_inps_su_invalidi_civili-50505212

Spero di esservi stato utile e come al solito fatemi sapere cosa ne pensate commentando l’articolo.