07.05.2019 – La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, con le due ordinanze che di seguito segnaliamo, circa la legittimità del licenziamento del lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere un familiare ma per scopi personali.
L’ordinanza n. 2743 del gennaio 2019 riguarda il caso del dipendente di un’azienda che si era servito del permesso, concessogli per assistere la suocera, per andare al mare in altra località.
La Corte di Appello aveva rigettato la domanda di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dall’azienda, risultando da varie circostanze che il comportamento del lavoratore fosse di gravità tale da risultare proporzionata la sanzione espulsiva.
La società datrice di lavoro aveva infatti accertato, attraverso una società investigativa, che il dipendente nella giornata di permesso era altrove al mare, mentre la suocera era rimasta a casa senza assistenza. Elementi supportati peraltro anche da quanto lo stesso aveva postato sui social.
La Cassazione conferma la decisione della Corte territoriale riguardo la rilevanza dell’abuso, anche a prescindere dalla circostanza indimostrata che si trattasse della prima volta, e nella prospettiva dell’affidamento sull’esatto adempimento delle prestazioni future, essendo sufficiente ai fini della configurabilità dell’abuso la sola presenza del ricorrente in altro luogo, dallo stesso mai contestata, e la mancata specificazione delle “altre attività” cui si sarebbe dedicato in alternativa.
Anche con l’altra ordinanza, la n. 4670/2019, la Cassazione conferma il licenziamento di un lavoratore per indebita utilizzazione dei permessi. Il datore di lavoro aveva appreso da una agenzia di investigazione che il dipendente, anziché prestare assistenza al proprio familiare, aveva svolto attività varie di tipo personale (presso esercizi commerciali e altri luoghi comunque diversi da quello deputato all’assistenza).
In particolare, con questa ordinanza la Corte afferma che i controlli, affidati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l’attività lavorativa del lavoratore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, non sono preclusi laddove non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo.
Tale controllo è stato peraltro ritenuto legittimo durante i periodi di sospensione del rapporto, nel corso di una malattia, al fine di consentire al datore di lavoro di conoscere la condotta del lavoratore, che, pur estranea allo svolgimento dell’attività lavorativa, sia rilevante sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Con riguardo alla fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 la Cassazione ricorda che il comportamento del lavoratore che si avvalga degli stessi non per l’assistenza al familiare ma per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto.