02.03.2016 – Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 842/2016 depositata lunedì scorso, ha confermato la decisione del TAR Lazio che aveva dichiarato illegittima l’inclusione nel reddito rilevante ai fini ISEE delle indennità di accompagnamento, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni risarcitorie. I Giudici scrivono che tali prestazioni servono “no a remunerare alcunché né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare … una oggettiva situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituali”. Di conseguenza l’ISEE non può definire reddito una indennità.
Poiché quanto deciso ha efficacia retroattiva, andranno riconsiderate tutte quelle situazioni assistenziali che sono state escluse o per le quali è stato chiesto un intervento economico aggiuntivo non dovuto.
Vi informeremo prontamente, non appena possibile, gli interventi che il Governo attuerà in ottemperanza della suddetta Sentenza.