Atto costitutivo

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI

Art. 1. (Configurazione giuridica)

L’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, già provvista di personalità giuridica pubblica conferita con legge 23 aprile 1965, n. 458, successivamente trasformata in ente morale con personalità giuridica di diritto privato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, è formata dai mutilati ed invalidi civili che, trovandosi nelle condizioni previste dal successivo art. 5, ad essa liberamente si associano.
L’Associazione ha sede centrale in Roma.

Art. 2. (Struttura organizzativa)

1. L’Associazione è un’organizzazione unitaria a carattere nazionale e si articola in Sezioni regionali con sedi nei capoluoghi di Regione, Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia, in Sezioni comunali e intercomunali e in Delegazioni comunali. Ove necessario, possono essere istituite anche sedi interprovinciali.

Art. 3. (Funzioni di rappresentanza e tutela)

1. L’Associazione esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi civili, ad essa conferite con legge 23 aprile 1965, n. 458, e confermate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1979.

Art. 4. (Scopi sociali)

L’Associazione opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. In particolare:

a) rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati e inva­lidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti ed istituti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e l’assistenza dei minorati predetti;

b) provvede all’assistenza morale e promuove quella materiale dei medesi­ mi, curando la loro elevazione spirituale e culturale e sollecitando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;

e) collabora con gli enti e le istituzioni pubbliche e private in ordine all’assistenza economica, all’assistenza sanitaria, all’orientamento, alla forma­ zione, alla qualificazione e riqualificazione professionale della categoria;

d) promuove iniziative per assicurare il diritto al lavoro di mutilati e invalidi civili in attuazione delle norme sul collocamento obbligatorio e vigila sulla loro osservanza;

e) provvede, nell’ambito delle norme vigenti, alla protezione sociale degli invalidi collocati al lavoro intervenendo, ogni qualvolta necessiti, per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizioni di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli interessati in conseguenza delle subite minorazioni e promuove la costituzione di gruppi aziendali;

f) collabora con le istituzioni e con gli enti pubblici e privati per lo studio dei problemi che comunque interessino la categoria e promuove intese con le altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività qualificate nel settore;

g) assume rilevazioni e indagini a carattere sociale, svolge attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvede con ogni mezzo possibile all’attività di divulgazione e di informazione nella materia riguardante l’invalidità civile, promuove e organizza convegni di studi e corsi di for­ mazione, riqualificazione, specializzazione e perfezionamento degli inva­ lidi civili, anche attraverso propri istituti di formazione costituiti o da costituire;

h) promuove forme di intervento in favore dei cittadini divenuti invalidi non per causa di lavoro, di guerra o per servizio;
i) opera nelle attività gestite in regime di convenzione con Regioni, Province, Comuni e soggetti privati nei campi del trasporto, dell’assisten­ za domiciliare, della formazione professionale, delle case protette, dello sport e del tempo libero, allo scopo di sostenere la persona invalida in ogni aspetto della vita;
l) può partecipare a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi;
m) può aderire ad organizzazioni internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale degli invalidi;

n) può costituire fondazioni, nel rispetto delle norme sull’assistenza sociale;

o) può istituire cooperative sociali o aderire a quelle istituite;

p) può svolgere ogni altra attività di carattere assistenziale, patrimoniale, economico e culturale ritenuta necessaria per il perseguimento degli scopi sopra indicati.